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Trasporto strumenti atti ad offendere

Ultimamente sul gruppo è uscito un quesito interessante che riguardava il trasporto di una roncola in auto e, come sempre, sono uscite interpretazioni sulla leicità o meno del trasporto di quelli che potrebbero diventare strumenti atti ad offendere.

Molti che effettuano infatti per professione o hobby determinate attività si ritrovano spesso in auto oggetti che, malauguratamente, ritroviamo sulle pagine di giornale, come mezzo che è servito per commettere delitti.


Per la stesura ci siamo avvalsi di un manuale scritto da chi è considerato uno dei più esperti del T.U.L.P.S. (Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza) il Giudice Edoardo Mori, Magistrato di Cassazione; per  chi volesse approfondire l'argomento può consultare e scaricare il manuale QUI.
Ma vediamo di conoscere un pò meglio l'argomento.

Per iniziare la prima distinzione è fra Armi Proprie e Armi Improprie o strumenti atti ad offendere.

Tralasciamo le Armi Proprie nelle quali, anche in base alla Sentenza della Cassazione del 9 aprile del 2014, che ha "sdoganato" il possibile acquisto di qualunque tipo di coltello, non rientrano gli strumenti di questa trattazione.

Vediamo cosa si intende per Armi Improprie o Strumenti atti ad Offendere.

In questa categoria rientrano, qui riportiamo letteralmente:

"- strumenti da punta o da taglio che possono essere portati solo per giustificato motivo; 
- oggetti espressamente elencati e cioè mazze, tubi, catene, bulloni, biglie metalliche, che in senso  
  lato rientrano fra le cose contundenti e che possono essere portati solo per giustificato motivo; 
- le fionde che sono strumenti da lancio e che possono essere portate solo per giustificato motivo; 
- i simulacri di armi e i puntatori laser di una certa potenza che rientrano fra gli strumenti atti a  
  offendere per cui occorre il giustificato motivo; 
- innominati strumenti (e non oggetti) che possono essere liberamente portati in salvo che essi non 
  siano chiaramente utilizzabili per le circostanze di tempo e di luogo per l’offesa alla persona; quindi 
  un martello o un cubetto di porfido possono essere sempre portati salvo che ricorrano queste 
  particolari circostanze.
Non sono armi, ma strumenti: i coltelli di qualsiasi genere e dimensione (vedi sentenza C.C. sopra citata), gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali ecc. Vale a dire ogni strumento che può ferire, ma che è destinato in via principale ad altro scopo come strumento sportivo o di lavoro."

I sopra menzionati strumenti sono pertanto acquistabili, trasportabili e portabili liberamente purché ciò venga fatto per essere usati per la loro destinazione primaria.

Si deduce quindi che chi esce di casa con un oggetto, della tipologia di quelli menzionati, per un giustificato motivo sia legittimato a farlo; in caso contrario può incorrere nel porto senza giustificato motivo, previsto e punito dall'art. 4 della L.110/75 (arresto 6 mesi a 2 anni - Se fatto lieve anche solo ammenda da 1000 a 10000 €).

Fin qui quello disposto dalla normativa attuale.

Ciò non toglie che poi tutto deve essere calato nel quotidiano, quindi nulla esclude di trovare il  tutore della Legge poco informato che possa muovere obiezioni. 

Quindi come comportarci?

Crediamo che una buona pratica sia di evitare di trasportare oggetti che potrebbero dare adito a contestazioni tali da dover richiedere anche solo perdite di tempo e quindi scaricare tutto ciò che potrebbe essere dubbio dalla auto quando rientriamo.

Ovviamente se possibile trasportarli nel baule della macchine e, sempre che sia fattibile, in posizione tale da non permetterne un uso immediato.

Ricordiamoci sempre la massima che dice "il problema non è avere ragione, ma trovare chi te la riconosca." Spesso magari avviene ma dopo un iter lungo e costoso, quindi anche in questo caso facciamo attenzione prima.





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