Passa ai contenuti principali

olio esausto - smaltimento

Durante l'anno molti di noi effettuano la manutenzione della nostra attrezzatura e, inevitabilmente, ci ritroviamo con qualche litro di olio esausto tolto da trattori, motocoltivatori ed altra attrezzatura in nostro possesso sia che sia olio motore, olio idraulico, olio da cambio e qualsiasi altro lubrificante.



Alcuni, addirittura, asseriscono che l'olio esausto sia un ancora buono da poter essere utilizzato come olio catena nelle motoseghe... Qui vorremmo chiarire perché non farlo, analizzando però solo il punto di vista legislativo, rimandando in altro articolo le problematiche tecniche che assumono però, come vedremo, un aspetto secondario.....

La normativa a riguardo è abbastanza ampia e parte dalla attuazione di due direttive Europee relative alla eliminazione degli olii usati, la 75/439/Cee e la 87/101/Cee, recepite con il Decreto legislativo n. 95 del 27 gennaio 1992 (QUI) ed entrato in vigore il 1 marzo dello stesso anno.

In tale Decreto si stabiliscono, nella premessa alcune definizioni:

"1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: 

a) Olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui ero inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati. 

 b) Eliminazione: il trattamento oppure la distruzione degli oli usati, nonché il loro immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo. 

 c) Trattamento: le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati attraverso la rigenerazione e la combustione. 

 d) Rigenerazione: qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli. 

 e) Combustione: utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto. 

 f) Raccolta: il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli. 

 2. Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii usati le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni. 

 3. Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i rifiuti. "

Come si può ben vedere, dal comma a del primo punto la legge non fa distinzione di tipologia e di quantitativo ma anzi, al secondo punto assoggetta alla stessa norma anche qualsiasi miscela contenga anche minime quantità di residui oleosi e addirittura le emulsioni.

Ma passiamo all'art. 3:

Obblighi e divieti 

1. Gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla salute e all'ambiente. 

2. Sono vietati: 
a) qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni; 
b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli olii usati; 
c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti. 

3. Gli oli usati raccolti debbono essere eliminati: 
a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti; 
b) nel caso in cui alla rigenerazione ostino effettivi vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, tramite combustione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sue modifiche ed integrazioni, e in particolare con le limitazioni specificate nell'allegato A del presente decreto; 
c) ove le alternative suddette non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 

4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni, in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico nocivo, inclusi i policlorodifenili ed i policlorotrifenili e loro miscele, in misura eccedente le 25 parti per milione, nonché dei residui dei processi di trattamento degli oli usati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 2, è regolato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue successive modifiche ed integrazioni, nonché ove applicabili dalle disposizioni relative a sostanze contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili. Alle spedizioni transfrontaliere di oli usati contaminati, nonché dei residui dei processi di trattamento degli oli usati si applicano le disposizioni degli articoli 9- bis e seguenti della legge 9 novembre 1988, n. 475, sue modificazioni e integrazioni. 

5. E' fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati.

La premessa, punto 1, dell'articolo 3 è molto generica ma altrettanto puntuale:

Gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla salute e all'ambiente.

Ma al punto 2 entra ancor di più nello specifico elencando i divieti:
- qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni; 
- qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli olii usati; 
- qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti. 

Con i punti 3 e 4 dà indicazioni su quali siano le modalità di raccolta ed eliminazione ma, è il punto 5 che chiarisce un concetto fondamentale per la trattazione dell'argomento per quanto ci concerne:

E' fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati.

Allora che fare con l'olio appena tolto dalla amata coppa dell'olio del nostro mezzo??

L'articolo 6 , punto 3, recita:

Chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, e' obbligato a: 

 a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato; 

 b) ritirare e detenere, a norma del presente articolo l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti; 

 c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in cui e' svolta la attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico. 

 4. Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l'olio usato estratto. 

 5. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria e i filtri usati. 

All'art. 11 viene fatto riferimento ed elencate le competenze e gli obblighi del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, nato dal DPR 691 del 1982 e che raccoglie, come consorzio, le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini, le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione, le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati, le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti. Da giugno del 2017 ha cambiato denominazione e adesso è il "Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati" che potete trovare QUI

Ma saltiamo all'art. 14 che stabilisce le sanzioni:

1. Alle attività di smaltimento dei rifiuti previste nel presente decreto restano applicabili le  disposizioni penali vigenti in materia. 

2. Alle emissioni derivanti dagli impianti, fatta salva la disciplina integrativa prevista nel presente decreto, si applicano le disposizioni penali vigenti in materia. 

3. Chiunque non osserva i divieti previsti dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b),* è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni. 

  *(art. 3 comma 2, lettere a e b:
  "a) qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee,               nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni; 
  b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure                  qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli olii usati"
  
4. Chi utilizza gli oli usati come combustibili senza aver presentato la dichiarazione prevista dall'art. 9 è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.
5. Chiunque, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di raccolta e di eliminazione di oli usati per le quali è richiesta autorizzazione, non presenta la domanda all'autorità competente nel termine previsto dall'art. 15, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire 5 milioni. 

6. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 6, commi 3, 4 e 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni. 

7. Chi, nell'attività di rigenerazione, non osserva l'obbligo previsto dall'art. 10, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni. 

Non andiamo avanti. Fermiamoci un attimo a riflettere su un aspetto. La pesantezza della pena dovrebbe rispecchiare e, in effetti questo è il principio, la gravità del reato... Se valutiamo quindi le sanzioni previste per la violazione dell'art. 3 ben si comprende come siano gravi atteggiamenti, che ci auguriamo andare scomparendo, di riutilizzo degli oli motore esausti per utilizzi e fini diversi da quelli previsti.

Quindi, lasciando a prossimo articolo altri aspetti sull'utilizzo di oli esausti per lubrificazione della catena della motosega con tutte le implicazioni di carattere tecnico, manutentivo, per adesso chiudiamo qui con una raccomandazione... NON utilizzate l'olio per finalità diverse da quelle concepite e smaltitelo nel modo corretto. Quando comprate un litro di olio pagate già una quota per lo smaltimento dell'esausto, evitate di pagarlo più volte rovinando anche il pianeta dei vostri figli. 


Post popolari in questo blog

Olio miscela: caratteristiche analisi ed utilizzi.

Pubblichiamo un interessante articolo  realizzato in collaborazione con il gruppo Emak   Cos’è un lubrificante? Il lubrificante è un fluido adatto, in genere un olio o un grasso, più raramente un altro liquido (ed eccezionalmente può essere un gas), interposto fra due superfici a contatto di strisciamento con lo scopo di diminuirne l’attrito. Lo strisciamento di superfici asciutte deve essere evitato perché comporta di regola l’usura e l’asportazione di materiale, per unità di tempo, proporzionale alla forza applicata e alla pressione di contatto. Poiché l’interposizione di un lubrificante diminuisce il coefficiente di attrito, riduce la potenza dissipata, migliora il rendimento e nel caso del motore da auto/moto ne diminuisce anche la temperatura, oltre a rendere trascurabile il logoramento delle parti in movimento. Ciò spiega anche perchè una lubrificazione inadatta possa portare danni gravi, fino alla messa fuori uso del sistema in pochi secondi. Un lubrificante opera norma...

Candele per motori da giardinaggio - Principali caratteristiche e criticità

Cos'è una candela di un motore a scoppio? La candela è quel componente dei motori a scoppio (assente su quelli Diesel) che permette di avviare la combustione della miscela aria benzina al giusto momento (chiamato anticipo di accensione). Per fare questo genera tra i suoi elettrodi una scintilla elettrica, grazie ad un dispositivo chiamato bobina. Le caratteristiche delle candele sono importantissime perché si trova a lavorare in condizioni estreme di temperature e pressione, con una influenza fortissima sulle prestazioni, sulla durata e sulla facilità di avviamento del motore. Un’altra funzione della candela è quella di essere una sonda di combustione, perché è l’unico componente in camera di scoppio facilmente e velocemente smontabile. Grazie alla sua lettura si capiscono diverse informazioni sullo stato del motore.   Parametri delle candele Filetto e corpo Esistono in commercio tantissimi tipi di candele, che si differenziano dalla filettatura, sia come diametro che come ...

Aratro rotativo Berta F.

Salve, mi chiamo Claudio, sono genovese e faccio agricoltura per passione, non come attività primaria; ho il pallino del motocoltivatore (MTC) come attrezzo motrice universale per le mie possibilità di impiego, sia per l’estensione degli appezzamenti che per l’accessibilità.  Dopo anni passati con verricelli, motozappe ecc, ho deciso che potevo impiegare questo attrezzo proficuamente, adattando un pò i passaggi e i terreni, dovendo operare in pendenze limitate e terrazzamenti.  La scelta non è stata casuale, perché da subito tra gli accessori ho deciso di applicare l'aratro rotativo (AR) voltaorecchio della ditta Berta, la scelta del voltaorecchio è stata dettata da motivi di versatilità e dinamicità del complesso MTC+AR, questo perché avendo io un MTC Goldoni Super Special con motore diesel Lombardini 3LD510, mi sono trovato nelle condizioni ideali di equilibrio e bilanciamento del complesso; se avessi optato per l’AR semplice, avrei dovuto zavorrarlo per compensare il ...