Spesso si assiste a discussioni fra chi sostiene che, per acquistare e intestarsi un trattore, occorra essere in possesso di Partita Iva e chi sostiene di no.
Vediamo di fare un pò di chiarezza sull'argomento, Normativa alla mano.
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. D.P.R. del 6 marzo 2006, n. 153, all'art. 294 sancisce ai commi 3 e 4:
3) "La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola é titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie che esercita la locazione di macchine agricole, di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, é rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti e consorzi pubblici, la dichiarazione e' rilasciata dagli stessi interessati e deve assicurare l'esclusivo uso agricolo o forestale della macchina che si intende immatricolare."
4) "Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, può avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite."
Dalla lettura della Normativa appare chiaro come tutto ruoti intorno allo svolgimento professionale di una attività agricola o comunque collegata all'utilizzo di mezzi agricoli.
Adesso però vi chiederete: "ed io che ho un piccolo appezzamento lasciato da mio nonno e vorrei divertirmi a coltivarci qualcosa?"
Come visto, per la normativa attuale, l'intestazione di una macchina agricola deve rispondere al concetto di "lavoro/attività" e quindi non prevede che possa avvenire per hobby, collezionismo, esposizione o semplicemente per uso domestico.
A questo punto, chiariti i presupposti, appare però chiaro come l'acquisto, non l'intestazione, di un mezzo agricolo non immatricolato non ponga limiti, rispetto al possesso o meno della P.I. ma, tale mezzo, possa essere utilizzato solo su terreni privati, non possa essere intestato a nessuno, non debba essere immatricolato (non potendo di fatto essere trasferita la proprietà a soggetto non in possesso di Partita IVA) e quindi non possa circolare su pubblica via.
Infatti, in caso di acquisto di mezzo immatricolato senza avere la Partita IVA, quindi senza passaggio di proprietà, si entrerebbe in possesso del mezzo senza averne la proprietà che rimarrebbe in capo al vecchio proprietario.
Ultima annotazione. La Partita IVA agricola occorre per potersi intestare un mezzo agricolo, non per poterlo acquistare, quindi deve perdurare (rimanere aperta) per tutta la durata della proprietà del mezzo. In caso di chiusura di essa il mezzo deve essere alienato.
AGGIORNAMENTO
Da Gennaio 2022 (Decreto) non vi è più obbligo di Partita Iva:
"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e
navigazione
Prot. n. 327
Roma, 7 gennaio 2022
OGGETTO: Nuovi criteri di intestazione delle macchine agricole - Art. 110 c.d.s., come modificato dall'art.
1, comma 1, lettera c-sexies), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla
legge 9 novembre 2021, n. 156 - Istruzioni operative transitorie.
Com'è noto, l'intestazione di macchine agricole è stata sinora consentita esclusivamente alle imprese
agricole o forestali, alle imprese che effettuano lavorazioni agro meccaniche, agli enti e ai consorzi pubblici e alle
imprese che esercitano l'attività di locazione di macchine agricole.
A seguito della novella dell'art. 110 c.d.s. (commi 2 e 2-bis), introdotta dal decreto-legge in oggetto, è data ora
la possibilità di intestare macchine agricole anche a nome di:
- commercianti;
- di qualsivoglia privato (persona fisica o giuridica) non esercente attività agricola o assimilata, limitatamente
alle macchine agricole semoventi classificate come trattrici agricole e macchine agricole operatrici a due o
più assi (art. 57, comma 2, lettera a), nn. 1 e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente
ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli (art. 57, comma 2, lettera b), n. 2), aventi massa
complessiva non superiore a 6 t;
- alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati.
Al riguardo, si fa anzitutto presente che si è in attesa di poter adottare le necessarie modifiche all'art. 249 (4) del
regolamento di esecuzione e attuazione del c.d.s., che consentiranno non solo lo sviluppo delle nuove procedure
informatiche ma altresì di introdurre criteri di semplificazione amministrativa anche per i procedimenti riferiti alle
macchine agricole.
Nell'attesa, si rende comunque possibile provvedere alla intestazione di dette macchine in capo ai commercianti
ed alle persone fisiche e giuridiche che non esercitano attività di impresa agricola utilizzando le consuete maschere
"SC89", ad uso degli UMC, e "PR89", ad uso degli Studi di consulenza automobilistica, e valorizzando il campo
"AZIENDA" con una delle seguenti diciture:
- COMMERCIANTE (ART.110 C.D.S., COMMA 2),
- SOGGETTO PRIVATO (ART.110 C.D.S., COMMA 2).
In via transitoria, viceversa, non si rende al momento ancora possibile procedere alla intestazione a nome delle
reti di imprese agricole non potendo ancora essere acquisito, mediante le procedure attualmente in uso, il relativo
codice fiscale.
Si fa riserva di comunicare ulteriori istruzioni operative non appena saranno realizzate le nuove implementazioni
informatiche.
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi"